Art. 116
[1]Ottenuto il decreto di autorizzazione alla linea con la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere, l'interessato deve, entro il termine prescritto nel decreto stesso, presentare all'ufficio del Genio Civile i piani particolareggiati di quei tratti di linea interessanti la proprieta' privata, rispetto ai quali e' necessario procedere a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
[2]Tali piani devono soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della citata legge.
[3]Per l'ulteriore procedura, come per la dichiarazione di urgenza ed indifferibilita', valgono le disposizioni dell'art. 33 della presente legge.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti