Art. 124

[1]Ove l'imposizione della servitu' sia fatta per un tempo minore di nove anni, l'indennita' ragguagliata alla diminuzione del valore del suolo e' ridotta alla meta', ma scaduto il termine, il fondo deve essere ridotto in pristino a cura e spese dell'utente delle condutture.

[2]Chi ha ottenuto il diritto di servitu' temporanea puo', prima della scadenza del termine, renderlo perpetuo pagando l'altra meta' con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio fu praticato.

[3]Scaduto il primo termine, non gli sara' piu' tenuto conto di cio' che ha pagato per la concessione temporanea.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art124 · fonte su Normattiva