Art. 220
[1]Ove risulti la necessita' di eseguire opere di manutenzione e non vi venga provveduto, entro termine perentorio da assegnarsi dal Ministero dei lavori pubblici, a cura del proprietario o dei proprietari interessati o, se del caso, della cooperativa o delle cooperative interessate, il Ministero stesso ne disporra' l'esecuzione d'ufficio.
[2]A tal'uopo i dipendenti organi tecnici predisporranno le relative perizie e, se del caso, il piano di riparto delle spese da accollarsi ai singoli condomini a sensi dell'art. 222.
[3]Il Ministero, avuta comunicazione della perizia e, ove ne ricorra l'ipotesi, del piano di reparto, ne dara' partecipazione al proprietario od ai proprietari interessati a mezzo della cooperativa o delle cooperative interessate fissando un termine non superiore ad un mese dalla partecipazione stessa, entro il quale dovra' esser eseguito il versamento al fondo di manutenzione eventualmente insufficiente su cui la spesa deve gravare, od il pagamento da parte del proprietario quando si tratti di lavori di manutenzione afferenti al suo alloggio.
[4]Sia contro il piano dei lavori previsto in perizia e l'ammontare di questa, sia contro il piano di reparto, gli interessati hanno facolta' di ricorrere, entro il termine di cui al precedente comma, al Ministero dei lavori pubblici che decide in via definitiva, sentita la Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica. Tuttavia, ove si tratti di lavori il cui ritardo possa apportare pregiudizio alla stabilita' dell'edificio, il Ministero dei lavori pubblici, puo' con suo decreto, disporne l'esecuzione anche in pendenza dei ricorsi.
[5]In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute, il Ministero denunziera' i morosi alla Cassa depositi e prestiti.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva