Art. 149

[1]L'ufficio di cancelleria del Tribunale Superiore delle acque pubbliche e' aperto al pubblico dalle ore nove alle dodici e trenta e dalle quindici e trenta alle diciassette.

[2]Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici.

[3]In esso sono tenuti i registri prescritti dagli articoli 34 e 35 del regolamento approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, e quelli prescritti nell'articolo 41 del regolamento approvato con R. decreto 7 agosto 1907, n. 611, che sieno indispensabili alle esigenze del servizio e che saranno indicati dal presidente.

[4]Tutti i registri, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ciascun foglio dal presidente o da uno dei giudici da lui delegato.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art149 · fonte su Normattiva