Art. 152
[1]Il ricorso e' sottoscritto dalla parte o dal suo procuratore o avvocato. Al ricorso depositato a termini dell'articolo 156 sono unite tante copie in carta libera quanti sono i componenti del collegio giudicante, e se si tratti di ricorso in appello, almeno due copie in carta libera della sentenza appellata.
[2]Il mandato al procuratore o all'avvocato puo' essere scritto a piedi del ricorso nei modi indicati nell'art. 157, ovvero conferito con procura speciale o generale alle liti, anche di data posteriore al ricorso.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti