Art. 152

[1]Il ricorso e' sottoscritto dalla parte o dal suo procuratore o avvocato. Al ricorso depositato a termini dell'articolo 156 sono unite tante copie in carta libera quanti sono i componenti del collegio giudicante, e se si tratti di ricorso in appello, almeno due copie in carta libera della sentenza appellata.

[2]Il mandato al procuratore o all'avvocato puo' essere scritto a piedi del ricorso nei modi indicati nell'art. 157, ovvero conferito con procura speciale o generale alle liti, anche di data posteriore al ricorso.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art152 · fonte su Normattiva