Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura alle liti conferita su supporto cartaceo congiunta a ricorso digitale - Espressioni che si riferiscono ad attività tipiche del giudizio di merito - Assenza di riferimento al provvedimento impugnato e al ricorso per cassazione - Specialità della procura - Insussistenza.
In tema di ricorso per cassazione, la procura alle liti conferita su supporto cartaceo, materialmente congiunto al ricorso digitale, che contenga espressioni univocamente dirette ad attività tipiche del giudizio di merito, in assenza di ogni riferimento al provvedimento impugnato e al ricorso per cassazione, non presenta i requisiti della procura speciale richiesta per proporre ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c.
Cass. civ. n. 1922/2026Sez. 3Rv. 677563-01
Riguarda ancheart. 83 Codice di procedura civileart. 365 Codice di procedura civile
Precedenti: 651515-01, 657063-01, 669830-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Procura speciale ad litem - Sottoscrizione autografa della parte - Necessità - Firma digitale "per autentica" del difensore - Idoneità - Esclusione - Sanatoria - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di giudizio di cassazione, la procura speciale ad litem, da depositarsi a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., deve essere sottoscritta digitalmente o con segno autografo dalla parte conferente, non essendo, all'uopo, sufficiente la firma digitale "per autentica" del difensore, con la conseguenza che la mancanza di tale requisito rende il ricorso improcedibile, non essendo ammissibile la sanatoria mediante un deposito successivo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto in virtù di una procura speciale sottoscritta digitalmente dal solo difensore, sul presupposto che un metadato amministrativo, apposto dal sistema di protocollo informatico dell'ente pubblico ricorrente, non possa essere inteso come firma elettronica o digitale della parte, né potendo essere sanato il vizio attraverso il deposito informatico della procura sottoscritta digitalmente dalla parte, in uno con la memoria ex art. 378 c.p.c.).
Cass. civ. n. 29931/2025Sez. 3Rv. 676844-01
Riguarda ancheart. 83 Codice di procedura civileart. 369 Codice di procedura civileart. 156 Codice di procedura civileart. 378 Codice di procedura civile
Precedenti: 674907-01, 661629-01
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Procura alle liti conferita da persona fisica non abilitata alla rappresentanza in giudizio della società - Successiva costituzione del legale rappresentante della società - Ratifica espressa o tacita - Sanatoria ex tunc del difetto di legittimazione processuale - Sussistenza.
Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza esserne abilitata, può essere sanato in ogni stato e grado del giudizio (anche in sede di legittimità), con efficacia retroattiva e con riguardo a tutti gli atti processuali già compiuti, mediante la costituzione in giudizio del soggetto dotato della rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta del falsus procurator.
Cass. civ. n. 27895/2025Sez. 1Rv. 676377-01
Riguarda ancheart. 75 Codice di procedura civileart. 83 Codice di procedura civileart. 157 Codice di procedura civileart. 182 Codice di procedura civileart. 1399 Codice civile
Precedenti: 663159-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Apposizione sull'originale del ricorso per cassazione della autenticazione e della firma del difensore munito di procura speciale - Mancanza sulla copia notificata - Sussistenza di elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto dal difensore - Inammissibilità del ricorso - Esclusione.
Qualora l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non determina l'inammissibilità del ricorso, ma una mera irregolarità, quando tale copia contenga elementi idonei (come la trascrizione o l'indicazione della procura o l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione) a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore munito di mandato speciale.
Cass. civ. n. 27803/2025Sez. 1Rv. 676376-01
Riguarda ancheart. 83 Codice di procedura civileart. 365 Codice di procedura civile
Precedenti: 617087-01, 646701-01
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD PROCESSUM Società in liquidazione - Liquidatore già amministratore della società - Proposizione di ricorso per cassazione in detta precedente qualità - Inammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Il ricorso per cassazione proposto dal liquidatore di una società, già amministratore unico della stessa, che abbia erroneamente speso tale sua precedente qualità è ammissibile, atteso che in tal caso l'identità della persona fisica, titolare prima dei poteri di amministrazione e successivamente di quelli di liquidazione, impedisce qualsiasi cesura nel potere di rappresentanza processuale della società, rendendo irrilevante l'errata formale indicazione della qualità rivestita.
Cass. civ. n. 22325/2025Sez. 3Rv. 676205-01
Riguarda ancheart. 75 Codice di procedura civileart. 182 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civileart. 2384 Codice civileart. 2489 Codice civile
Precedenti: 642586-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Falsus procurator - Ratifica con efficacia retroattiva - Operatività in campo processuale - Esclusione - Efficacia retroattiva della procura alle liti - Presupposti.
Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera in campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., in forza del quale può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica.
Cass. civ. n. 20562/2025Sez. LRv. 675773-01
Riguarda ancheart. 83 Codice di procedura civileart. 182 Codice di procedura civile
Precedenti: 653305-01
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Notificazioni al domicilio digitale - Costituzione in giudizio contenente la esplicita indicazione dell’indirizzo pec per le sole comunicazioni di cancelleria - Notifica della sentenza ai fini del decorso del termine di cui all’art. 325 c.p.c. - Validità - Fondamento. 128 <!-- pag. 129 --> In tema di notificazioni al domicilio digitale, l'indicazione fatta dal difensore, nell'atto di costituzione in giudizio, del proprio indirizzo di posta elettronica con riferimento alle sole comunicazioni ed avvisi della cancelleria non vale infatti ad escludere la validità della notificazione della sentenza eseguita dalla controparte a tale indirizzo, ai fini ed effetti di cui all'art. 325 c.p.c., non potendo il difensore sottrarsi alle prescrizioni di legge che prevedono la validità ed efficacia del domicilio digitale di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con l. n. 221 del 2012, per tutte le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile.
Cass. civ. n. 12684/2025Sez. 2Rv. 674565-01
Riguarda ancheart. 149 Codice di procedura civileart. 325 Codice di procedura civileart. 16 d.l. 179/2012
Precedenti: 657819-01
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE Querela di falso incidentale avverso il mandato conferito per l'introduzione del giudizio – Mancanza di esplicita volontà della parte di avvalersi della procura - Conseguenze - Inutilizzabilità e giuridica inesistenza del mandato - Sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c. ratione temporis vigente - Esclusione - Fattispecie.
Qualora sia proposta querela di falso incidentale avverso la sottoscrizione apposta in calce alla procura rilasciata per l'introduzione del giudizio, la mancanza di un'inequivoca manifestazione della volontà di avvalersi del mandato conferito, ex art. 222 c.p.c., priva di efficacia e rende giuridicamente inutilizzabile il documento, il quale va considerato come mai rilasciato, con la conseguenza che il vizio non è regolarizzabile, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. nel testo ratione temporis vigente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur in assenza di espressa dichiarazione di volersi avvalere della procura oggetto della querela, aveva ritenuto efficace il mandato conferito e, comunque, sanato il vizio per effetto del rilascio, in corso di causa, di un nuovo mandato "in rinnovazione").
Cass. civ. n. 10815/2025Sez. 3Rv. 674480-01
Riguarda ancheart. 182 Codice di procedura civileart. 83 Codice di procedura civileart. 221 Codice di procedura civileart. 222 Codice di procedura civile
Precedenti: 588642-01, 633195-01, 666508-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).