Art. 161
[1]Quando una medesima causa o piu' cause fra loro connesse siano promosse davanti due o piu' Tribunali delle acque, o quando due o piu' Tribunali delle acque si siano dichiarati competenti o incompetenti a conoscere di una controversia, si fa luogo al regolamento della competenza sopra domanda di una delle parti, proposta e notificata a norma dell'art. 151 e seguenti.
[2]La domanda e' proposta al presidente del Tribunale Superiore delle acque che provvede su di essa entro trenta giorni dal deposito stabilito nell'art. 156 con ordinanza non soggetta a reclamo al collegio ne' a denuncia per cassazione ne' a revocazione.
[3]Nel caso di una medesima causa o di' piu' cause tra loro connesse, promosse davanti a due o piu' Tribunali delle acque, la domanda di regolamento della competenza non e' piu' possibile se uno dei Tribunali abbia gia' pronunciato la sentenza definitiva.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti