Art. 170
Il giudice, per i mezzi istruttori, per le misure di conservazione e per altri simili provvedimenti da compiersi fuori della sede del Tribunale, puo' delegare il pretore od un componente del Tribunale civile del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti