Art. 184
[1]La notificazione delle ordinanze e delle sentenze e' fatta in conformita' alle norme delle leggi sul bollo e contiene:
- a)l'intestazione dell'ordinanza o sentenza con la indicazione delle parti;
- b)la trascrizione integrale del dispositivo;
- c)la data della pubblicazione.
[2]Sull'originale e sulle copie del dispositivo il cancelliere riscuote i diritti di copia prelevandoli dal deposito che le parti sono tenute a fare all'atto della iscrizione a ruolo della causa. Dallo stesso deposito sono prelevate le spese della notificazione.
[3]L'originale dell'atto e' allegato al fascicolo della causa.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti