Art. 185
Per la liquidazione delle spese e degli onorari di avvocato e di procuratore si applicano le norme dell'art. 59 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
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Per la liquidazione delle spese e degli onorari di avvocato e di procuratore si applicano le norme dell'art. 59 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Spiegazione
Spiegazione generata
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art185 · fonte su Normattiva