Art. 59

[1]Per assicurare la piu' razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il migliore esercizio delle utenze, il Governo del Re ha facolta' di riunire obbligatoriamente in consorzio, con l'intervento di rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato, tutti o parte degli utenti di un corso o bacino d'acqua nonche' coloro sulle cui richieste di concessione d'acqua il Consiglio Superiore dei lavori pubblici siasi favorevolmente pronunziato in via definitiva.

[2]La costituzione del consorzio obbligatorio puo' essere promossa da uno o piu' interessati o aver luogo di ufficio.

[3]Qualora si tratti di sole utenze irrigue, la costituzione del consorzio avverra' nei modi previsti dalle leggi sulla bonifica integrale.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art59 · fonte su Normattiva