Art. 59
[1]Per assicurare la piu' razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il migliore esercizio delle utenze, il Governo del Re ha facolta' di riunire obbligatoriamente in consorzio, con l'intervento di rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato, tutti o parte degli utenti di un corso o bacino d'acqua nonche' coloro sulle cui richieste di concessione d'acqua il Consiglio Superiore dei lavori pubblici siasi favorevolmente pronunziato in via definitiva.
[2]La costituzione del consorzio obbligatorio puo' essere promossa da uno o piu' interessati o aver luogo di ufficio.
[3]Qualora si tratti di sole utenze irrigue, la costituzione del consorzio avverra' nei modi previsti dalle leggi sulla bonifica integrale.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti