Art. 430Ricorso per annullamento

[1]Fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, contro le sentenze dei tribunali militari di bordo non e' ammesso ricorso per annullamento al tribunale supremo militare, se non per motivo di incompetenza o di illegittima costituzione del collegio giudicante; e salvo il caso di condanna alla pena di morte o a pena detentiva in misura superiore a dieci anni, pronunciata a bordo di una nave che non si trovi dislocata all'estero.

[2]Nei casi in cui il ricorso e' ammesso, il comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277 trasmette gli atti al tribunale supremo militare. Si osservano le disposizioni degli articoli 389, 390, 391 e 392.

[3]Qualora, a seguito di annullamento della sentenza, il giudizio debba essere rinnovato, il tribunale supremo militare designa il tribunale militare competente, al quale rimette gli atti.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art430 · fonte su Normattiva