Art. 400Casi di ricorso. Presentazione dei motivi

[1]Contro la sentenza, con la quale il tribunale supremo militare rigetta, in tutto o in parte, il ricorso proposto contro una sentenza di condanna, il procuratore generale militare del Re Imperatore e il condannato possono proporre ricorso per cassazione, per incompetenza o eccesso di potere.

[2]Il ricorso puo' essere proposto in ogni tempo, prima che la pena sia estinta.

[3]Il ricorso non ha effetto sospensivo; ma, se e' stata inflitta la pena di morte, la sospensione della esecuzione puo' essere ordinata dal Ministro della giustizia.

[4]I motivi di ricorso possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono essere presentati, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla notificazione dell'avviso del deposito degli atti nella cancelleria della corte di cassazione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art400 · fonte su Normattiva