Art. 400 — Casi di ricorso. Presentazione dei motivi
[1]Contro la sentenza, con la quale il tribunale supremo militare rigetta, in tutto o in parte, il ricorso proposto contro una sentenza di condanna, il procuratore generale militare del Re Imperatore e il condannato possono proporre ricorso per cassazione, per incompetenza o eccesso di potere.
[2]Il ricorso puo' essere proposto in ogni tempo, prima che la pena sia estinta.
[3]Il ricorso non ha effetto sospensivo; ma, se e' stata inflitta la pena di morte, la sospensione della esecuzione puo' essere ordinata dal Ministro della giustizia.
[4]I motivi di ricorso possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono essere presentati, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla notificazione dell'avviso del deposito degli atti nella cancelleria della corte di cassazione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva