Art. 210
[1]Pei ricorsi indicati nell'art. 143 della presente legge il presidente della Commissione puo', nei casi di urgenza, concedere in via provvisoria l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla Commissione nella prima adunanza.
[2]Qualora la Commissione non ratifichi il decreto di ammissione provvisoria, il ricorrente e' tenuto, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della Commissione, a rettificare nei rapporti del bollo il ricorso o gli atti prodotti ed effettuare il deposito dell'occorrente carta bollata.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti