Art. 283

[1]Contributi per l'allestimento e l'ampliamento di impianti industriali

[2]Art. 30, legge numero 588/1962 Previa autorizzazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno di cui all'art. 5, possono essere concessi entro il quadro delle priorita' stabilite dall'art. 280 contributi in conto capitale, in misura non superiore al 40 per cento dell'ammontare delle spese totali, per lo allestimento e l'ampliamento di impianti industriali, esclusi quelli produttori di energia elettrica. E' autorizzata altresi' la concessione all'Ente sardo di elettricita' di contributi per l'ampliamento dei suoi impianti e per la costruzione di linee di trasporto di energia elettrica. Oltre ai macchinari e alle attrezzature, sono comprese nel calcolo della spesa le opere murarie e le altre indicate negli articoli 102 e 103 del presente testo unico. Quando i macchinari, le attrezzature e le opere siano ammessi a contributo a qualsiasi altro titolo, a termini di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente capo, i contributi medesimi possono essere integrati fino alla concorrenza della misura indicata nel comma precedente. I criteri per la determinazione della misura e la scala di priorita' dei contributi di cui ai commi precedenti sono determinati dal piano e dai programmi in relazione alle dimensioni, al settore, al rapporto tra capitale investito ed occupazione, nonche' alla localizzazione delle iniziative. Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi di cui ai commi precedenti e' stabilito nel piano e nei programmi l'ammontare massimo disponibile per le iniziative di grandi dimensioni. Nella concessione dei contributi a tali iniziative hanno priorita' assoluta quelle che, oltre al ciclo produttivo di base, comprendono anche i cicli di lavorazione successiva. E' istituito un apposito fondo per la concessione di garanzie sussidiarie nei limiti del 30 per cento dei mutui concessi dagli istituti di credito a medie e piccole imprese che, pur presentando requisiti di validita' economica e tecnica, non possono fornire in proprio le necessarie garanzie reali agli istituti finanziatori.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art283 · fonte su Normattiva