Art. 217

Salvo quanto dispone l'articolo 49 della presente legge, sono opere ed atti che non si possono eseguire senza speciale autorizzazione del competente ufficio del Genio civile e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte:

  • a)la conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili e l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione;
  • b)le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili;
  • c)gli scavamenti nei ghiareti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorita' amministrativa;
  • d)la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazioni in chiuse stabili;
  • e)le variazioni nella forma e nella posizione cosi' delle bocche di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni d'acque pubbliche od all'esercizio dei molini od altri opifici su di esse stabiliti;
  • f)la ricostruzione, ancorche' senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di botti sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle acque pubbliche;
  • g)le nuove costruzioni nell'alveo dei pubblici corsi e bacini d'acqua di chiuse ed altre opere stabili per le derivazioni, di botti sotterranee, nonche' le innovazioni intorno alle opere di questo genere gia' esistenti;
  • h)le opere alle sponde dei pubblici corsi d'acqua che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art217 · fonte su Normattiva