Art. 65
[1]Lo statuto determina, tra l'altro, le norme per la validita' delle adunanze dell'assemblea generale degli utenti e per la costituzione e rinnovazione degli organi del consorzio, stabilendone la competenza.
[2]Nel consiglio d'amministrazione possono essere chiamati a far parte i rappresentanti dello Stato, delle Provincie interessate, delle Confederazioni degli enti sindacali ed eventualmente dell'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e d'irrigazione, per i consorzi cui essa e' preposta. Il loro numero non puo' eccedere quello dei rappresentanti degli utenti.
[3]Il presidente e' nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Il voto del presidente ha prevalenza qualora si verifichi parita' di voti tra i componenti il consiglio di amministrazione del consorzio.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti