Art. 71

[1]Per la coordinazione dell'attivita' dei consorzi finitimi puo' essere costituito, anche d'ufficio, con decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, un consorzio di secondo grado con lo scopo d'armonizzare l'opera dei singoli consorzi di primo grado.

[2]Il consorzio di secondo grado e' amministrato dai rappresentanti dei consorzi di primo grado, a ciascuno dei quali spetta una rappresentanza proporzionale al rispettivo interesse.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art71 · fonte su Normattiva