Art. 72

Con decreto Reale su preposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, e con quello delle finanze quando vi siano interessati canali demaniali, i consorzi di bonifica integrale possono essere autorizzati ad assumere la funzione di consorzi di utilizzazione idrica, a norma delle disposizioni contenute nel presente capo, nei riguardi delle utenze che si esercitano nei canali di bonifica ed in genere nei corsi d'acqua che interessino il territorio consorziale.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art72 · fonte su Normattiva