Art. 76
[1]Il contributo complessivo di cui al precedente articolo puo' essere elevato fino al sessanta per cento se la costruzione del serbatoio o lago:
- a)renda in tutto od in parte inutile l'esecuzione di opere idraulico-forestali, di bonifica o di altra categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato;
- b)giovi alla irrigazione o all'azionamento di impianti idrovori per la bonificazione di vasti territori.
[2]((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 12 AGOSTO 1983, N. 371, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 OTTOBRE 1983, N. 546)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti