Art. 253
[1]Opere di irrigazione nel bacino idrografico del medio e basso Flumendosa
[2]Art. 12. R.D.L.vo n. 498/1946. Per l'esecuzione da parte dell'Ente autonomo del Flumendosa delle opere aventi carattere di interesse pubblico, lo Stato concorre nella misura dell'87,50% per quelle inerenti alla irrigazione, nella misura del 75% per quelle inerenti alla costruzione degli acquedotti rurali e nella misura del 40% per quelle inerenti alla costruzione di acquedotti per centri urbani. Oltre all'eventuale contributo nella spesa di costruzione dei serbatoi e laghi artificiali, in base agli artt. 73 e seguenti del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, lo Stato puo' concorrere nella spesa delle opere principali degli impianti idroelettrici fino alla misura massima del 60%. Le somme a carico dello Stato sono stanziate annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva