Art. 10
Art. 1 legge 8 luglio 1929, n. 1364 e art. 16 legge 9 giugno 1927, n 1158
[1]I Depositi franchi sono posti sotto la vigilanza dei Consigli provinciali delle Corporazioni, nella cui giurisdizione i depositi stessi hanno sede.
[2]I Consigli provinciali delle Corporazioni (oltre ai compiti di cui all'art. 4) hanno facolta' in qualsiasi momento:
[3]1° di accertare l'esattezza delle situazioni mensili dei Depositi franchi;
[4]2° di vigilare se le merci depositate e specialmente quelle coperte dalla fede di deposito e dalla nota di pegno siano custodite e conservate a dovere.
[5]Del risultato delle ispezioni i Consigli provinciali ragguaglieranno senza indugio il Ministero delle corporazioni al quale, in ogni caso, riferiranno annualmente sull'andamento dei Depositi franchi esistenti nel loro distretto.
Testo vigente dal 13 giugno 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva