Art. 4
Art. 5 legge 6 agosto 1876, n. 3261, Sede 2ª
[1]Per la temporanea custodia delle merci che arrivano da mare, potranno anche essere istituiti nei principali porti del Regno e sulle banchine o calate dei porti stessi, dei capannoni, ove le merci possono essere collocate senza dichiarazione e senza visita, e starvi quel numero di giorni richiesto dalle esigenze del pubblico servizio, e dall'interesse dell'Erario.
[2]Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio provinciale delle Corporazioni, determinera' la durata della giacenza delle merci nei capannoni, nonche' le discipline per la rigorosa vigilanza su di esse; e saranno applicabili per i capannoni le disposizioni contenute nell'articolo 3.
[3]Anche in tali capannoni il proprietario potra' manipolare le merci come meglio crede.
[4]La spesa per la costruzione dei capannoni deve essere sostenuta dai commercianti, dai Comuni e dai Consigli provinciali delle Corporazioni che ne abbiano fatta richiesta.
Testo vigente dal 13 giugno 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva