Art. 3 — Art. 2 legge 6 agosto 1876, n. 3261, Serie 2ª e art. 3 legge 6 agosto 1893, n. 457
[1]Mediante regolamento da approvarsi a sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sentiti i Consigli provinciali delle Corporazioni, saranno stabilite le norme di vigilanza per l'introduzione delle merci nei Depositi franchi e per la loro estrazione.
[2]Le disposizioni per regolare il movimento e la sicurezza delle merci e per il rilascio delle fedi di deposito e delle note di pegno saranno redatte dai Consigli provinciali delle Corporazioni ed approvate dal Ministro per le corporazioni.
[3]I Consigli provinciali delle Corporazioni dovranno concorrere con i delegati del Governo al mantenimento del buon fine e della disciplina del personale addetto ai Depositi franchi.
[4]Nel regolamento saranno indicate le merci escluse dai Depositi franchi.
Testo vigente dal 13 giugno 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva