Art. 3Art. 2 legge 6 agosto 1876, n. 3261, Serie 2ª e art. 3 legge 6 agosto 1893, n. 457

[1]Mediante regolamento da approvarsi a sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sentiti i Consigli provinciali delle Corporazioni, saranno stabilite le norme di vigilanza per l'introduzione delle merci nei Depositi franchi e per la loro estrazione.

[2]Le disposizioni per regolare il movimento e la sicurezza delle merci e per il rilascio delle fedi di deposito e delle note di pegno saranno redatte dai Consigli provinciali delle Corporazioni ed approvate dal Ministro per le corporazioni.

[3]I Consigli provinciali delle Corporazioni dovranno concorrere con i delegati del Governo al mantenimento del buon fine e della disciplina del personale addetto ai Depositi franchi.

[4]Nel regolamento saranno indicate le merci escluse dai Depositi franchi.

Testo vigente dal 13 giugno 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-17;726~art3 · fonte su Normattiva