Art. 9
Art. 1 legge 8 luglio 1929, n. 1364 e art. 14 legge 9 giugno 1927, n. 1158
[1]Le fedi di deposito e i loro duplicati, fino a che non siano girati, sono soggetti alla tassa di bollo stabilita dall'articolo 43 della Tariffa, All. A) alla legge del bollo 30 novembre 1923, n. 3268, da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente e che terra' luogo di ogni altra tassa di bollo.
[2]Le note di pegno sono sottoposte, prima di essere girate alla stessa tassa di bollo cui sono soggette le cambiali.
Testo vigente dal 13 giugno 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva