Art. 100
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[1](Art. 98 T. U. 1926).
[2]Oltre i casi indicati dalla legge, il questore puo' sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralita' pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
[3]Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza puo' essere revocata.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 18 settembre 1991 · versione 0 su Normattiva