Art. 102
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[1](Art. 100 T. U. 1926).
[2]E' vietata la concessione, sotto qualsiasi forma e denominazione, di licenze o di autorizzazioni provvisorie, salvo quanto e' disposto dall'articolo seguente.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 17 agosto 2001 · versione 0 su Normattiva