Art. 105
[1](Art. 103 T. U. 1926).
[2]Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nello Stato, la vendita in qualsiasi quantita' ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio « assenzio ».
[3]Salvo quanto e' stabilito dalle leggi sanitarie, sono escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 % del volume, contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva