Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA - VIOLAZIONI DEPENALIZZATE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DELLA LICENZA PER L'ESERCIZIO DELL'ARTE TIPOGRAFICA, LITOGRAFICA, FOTOGRAFICA O DI QUALUNQUE ALTRA ARTE DI STAMPA O DI RIPRODUZIONE MECCANICA O CHIMICA IN MOLTEPLICI ESEMPLARI E DELLA NORMA REGOLAMENTARE CIRCA IL CONTENUTO DELLA RELATIVA DOMANDA - PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO AL PREFETTO ANZICHE' ALL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - RICONOSCIUTA INCIDENZA, NEI CASI RIGUARDANTI LE IMPRESE ARTIGIANE, SULLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ARTIGIANATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Limitatamente alle ipotesi in cui ricorrano le condizioni, soprattutto di ordine dimensionale, dettate dalla legge-quadro 8 agosto 1985, n. 443, che qualificano le imprese artigiane, e quindi, nei casi in cui siano applicabili a queste, le norme dell'art. 111 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 - relativo all'obbligo della licenza per l'esercizio dell'arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari - e dell'art. 199 del regolamento di esecuzione, emanato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, che a sua volta stabilisce il contenuto della domanda, sono riconducibili alle competenze regionali - ex art. 117 Cost. - in materia di artigianato. Entro tali limiti, pertanto, in seguito alla depenalizzazione delle relative violazioni ad opera, rispettivamente, degli artt. 17-bis e 221-bis del citato testo unico - introdotti, il primo, dall'art. 3, comma 1, e il secondo dall'art. 7, del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480 - secondo il riparto delle attribuzioni statali e regionali stabilito in proposito, la competenza ad irrogare le, ora previste, sanzioni amministrative, spetta alle regioni, onde la illegittimita' costituzionale (limitatamente alle imprese artigiane) dell'impugnato art. 17-quinquies del testo unico delle leggi di p.s. - anch'esso introdotto dall'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 480 del 1994 - nella parte in cui, in ordine a tali violazioni, individua nel prefetto, anziche' nell'ufficio regionale competente, il soggetto destinatario del rapporto. - V. le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 3 d.lgs. 480/1994art. 199 r.d. 635/1940art. 17-quinquies Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DENUNCIA DI ATTO NON AVENTE FORZA DI LEGGE - IMPROPONIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. SINDACATO SULLA LEGITTIMITA' DI UNA NORMA REGOLAMENTARE "INTEGRATIVA" DI UNA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA IMPUGNATA - NON RIENTRA NELLA COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO.
Il regolamento, essendo atto privo di forza di legge, non e' compreso fra quelli che l'art. 134 della Costituzione sottopone al controllo di legittimita' costituzionale della Corte. Qualora una norma regolamentare integri una disposizione legislativa impugnata, tale "integrazione" non puo' far si che sia attratto nell'ambito della competenza della Corte un atto che per sua natura ne e' escluso. Rientra nella competenza del giudice ordinario esaminare se la norma contenuta nell'art. 197 del Regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del T.U. delle leggi di p.s. si sia tenuta nei limiti della legge o se abbia, invece, sotto specie di "integrazione", aggiunto qualcosa alla norma contenuta nell'art. 111 del T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, modificandone o ampliandone la sfera di efficacia.
Riguarda ancheart. 197 r.d. 635/1940
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ARTE TIPOGRAFICA - HA PER OGGETTO NON LA DIFFUSIONE DEL PENSIERO, MA L'ESERCIZIO DELL'ARTE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'autorizzazione contemplata dagli artt. 111 del T.U. delle leggi di p.s. e 662 Cod. pen. non ha per oggetto la diffusione del pensiero, ma l'esercizio dell'arte tipografica e delle arti affini a questa, delle quali e' oggetto soltanto la riproduzione in numero illimitato di esemplari che contengono la manifestazione di una opinione e di un pensiero. Non e', quindi, fondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme contenute negli articoli sopraindicati in riferimento all'art. 21, primo e secondo comma, della Costituzione. Cfr.: 1/56 F; 1/56 H;
Riguarda ancheart. 662 Codice penale
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI P.S., ART. 111, E CODICE PENALE, ART. 662 - SI RIFERISCE ALL'ESERCIZIO, PROFESSIONALE DELL'ARTE TIPOGRAFICA.
Le norme contenute nell'art. 111 del T.U. di p.s. e nell'art. 662 Cod. pen. prevedono l'ipotesi di chi esercita l'arte tipografica dedicandosi in maniera professionale a tale attivita', che ha ad oggetto beni o servizi, non gia' l'ipotesi di chi si serve direttamente di moderni mezzi di riproduzione meccanica per fini informativi e di propaganda.
Riguarda ancheart. 662 Codice penale