Art. 115
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[1](Art. 116 T. U. 1926).
[2]Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del questore.
[3]La licenza e' necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.
[4]Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
[5]La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.
[6]E' ammessa la rappresentanza.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 6 maggio 1998 · versione 0 su Normattiva