Art. 118

[1](Art. 119 T. U. 1926).

[2]L'osservanza delle norme del Codice di commercio, alle quali sono soggette le agenzie pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dall'osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico.

[3]Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma del regolamento.

Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art118 · fonte su Normattiva