Art. 118
[1](Art. 119 T. U. 1926).
[2]L'osservanza delle norme del Codice di commercio, alle quali sono soggette le agenzie pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dall'osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico.
[3]Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma del regolamento.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva