Art. 4

[1](art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]Tanto gli uffici locali, quanto alle agenzie, ai recapiti ed alle ricevitorie possono essere affidati, in via accessoria, altri incarichi di interesse pubblico che a giudizio del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per gli uffici locali, siano ritenuti compatibili col regolare svolgimento del lavoro.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art4 · fonte su Normattiva