Art. 125

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 17 agosto 2001. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 126 T. U. 1926).

[2]Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre con loro il certificato o la licenza di cui devono essere munite, e ad esibirli a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 17 agosto 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art125 · fonte su Normattiva