Art. 125
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 17 agosto 2001. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 126 T. U. 1926).
[2]Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre con loro il certificato o la licenza di cui devono essere munite, e ad esibirli a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 17 agosto 2001 · versione 0 su Normattiva