Art. 126
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[1](Art. 127 T. U. 1926).
[2]Non puo' esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 13 settembre 1977 · versione 0 su Normattiva