Art. 126
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[1](Art. 127 T. U. 1926).
[2]Non puo' esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorita' locale di pubblica sicurezza. 44a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
44aIl D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 18) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla "dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126".
Testo vigente dal 13 settembre 1977 al 11 dicembre 2016 · versione 45 su Normattiva