Art. 129
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[1](Art. 130 T. U. 1926).
[2]L'autorita' locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai e ai domestici, a loro richiesta o a richiesta dei rispettivi direttori di stabilimenti, capi officina, impresari o padroni, un libretto nel quale costoro hanno l'obbligo di dichiarare, in occasione del licenziamento o alla fine dell'anno, il servizio prestato, la durata di esso e la condotta tenuta dagli operai e domestici.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 20 marzo 1935 · versione 0 su Normattiva