Art. 135
[1](Art. 136 T. U. 1926).
[2]I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalita' delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
[3]Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
[4]Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identita', mediante la esibizione della carta di identita' o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.
[5]I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.
[6]Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella ((...)) o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identita' o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.
[7]((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2008, N. 59, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 GIUGNO 2008, N. 101)).
Testo vigente dal 9 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 93 su Normattiva