Art. 133
[1](Art. 134 T. U. 1926).
[2]Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprieta' mobiliari od immobiliari.
[3]Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per La nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva