Art. 135
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[1](Art. 136 T. U. 1926).
[2]I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalita' delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
[3]Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
[4]Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identita', mediante la esibizione della carta di identita' o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.
[5]I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.
[6]Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identita' o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.
[7]La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal prefetto.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 9 aprile 2008 · versione 0 su Normattiva