Art. 142
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39
Testo vigente dal 1 gennaio 1990, tuttora in vigore · versione 53 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39
Testo vigente dal 1 gennaio 1990, tuttora in vigore · versione 53 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - MANCATO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI RENDERE LA PRESCRITTA DICHIARAZIONE DI SOGGIORNO ALLA COMPETENTE AUTORITA' DI P.S. - SUSSISTENZA DEL REATO - ACCERTATA INCOMPATIBILITA' (DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA CEE) CON LE NORME DEL DIRITTO COMUNITARIO RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - CONSEGUENTE CONTRASTO CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI RIGUARDO ALL'OBBLIGO DI DISCIPLINARE LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO IN CONFORMITA' ALLE NORME DEI TRATTATI INTERNAZIONALI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI PER "IUS SUPERVENIENS".
Restituzione degli atti al giudice a quo affinche' provveda al riesame della rilevanza della questione alla luce della l. 28 febbraio 1990 n. 39, il cui art. 13 reca l'abrogazione, fra le altre, anche della norma impugnata, tenuto conto del principio della "legge piu' favorevole" in materia penale.
SICUREZZA PUBBLICA - R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 142 - STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO - REVOCA O MANCATO RINNOVO - ASSUNTA DISCREZIONALITA' DELL'AUTORITA' DI P.S. E CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELLA RISERVA DI LEGGE (EX ART. 10 DELLA COSTITUZIONE) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 142 del T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931 n. 773 pone soltanto l'obbligo per lo straniero di presentarsi entro tre giorni dal suo ingresso nel territorio dello Stato all'autorita' di p.s. del luogo ove si trova, "per dare contezza di se' e fare la dichiarazione di soggiorno". Tale disposizione e' seguita dagli artt. 261 e 262 del Regolamento di esecuzione del T.U. (r.d. 6 maggio 1940, n. 635) che indicano la forma ed il contenuto della dichiarazione e prescrivono che l'autorita' di p.s. rilasci allo straniero "ricevuta" della dichiarazione "qualora nulla osti alla permanenza di lui nella Repubblica". Il documento in parola ed i relativi poteri dell'autorita' cui ne e' affidato il rilascio trovano quindi la loro base normativa diretta non gia' nell'art. 142 T.U. citato, bensi' nelle ricordate disposizioni regolamentari. Pertanto la questione di illegittimita' costituzionale, sollevata nel presupposto che la facolta' discrezionale attribuita alla autorita' di p.s. in materia emani dall'art. 142 T.U.L.P.S. e contrasti con gli artt. 3 e 10 Cost., risulta proposta in relazione ad una disposizione di legge che non contiene la disciplina censurata e deve essere pertanto dichiarata infondata. La Corte, per la delicatezza degli interessi che coinvolge la materia in esame, ne auspica peraltro il riordinamento da parte del legislatore, tenuto conto dell'esigenza di consacrare in compiute ed organiche norme le modalita' e le garanzie di esercizio delle fondamentali liberta' umane collegate con l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art142 · fonte su Normattiva
Riguarda ancheart. 262 r.d. 635/1940art. 261 r.d. 635/1940
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.