Art. 145
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[1](Art. 146 T. U. 1926).
[2]Chiunque assume alla sua dipendenza, per qualsiasi causa, uno straniero, e' tenuto a comunicarne, entro cinque giorni da quello dell'assunzione, all'autorita' di pubblica sicurezza, le generalita', specificando a quale servizio lo straniero e' adibito.
[3]Deve, altresi', comunicare, entro ventiquattro ore, all'autorita' predetta, la cessazione del rapporto di dipendenza, l'allontanamento dello straniero e il luogo verso cui si e' diretto.
[4]Quando l'assuntore e' un ente collettivo, l'obbligo della comunicazione spetta a chi ne ha la rappresentanza; o, se si tratta di Provincie o Comuni, l'obbligo spetta altresi' al segretario o a chi ne fa le veci.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 1 gennaio 1990 · versione 0 su Normattiva