Sentenza n. 144/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1970 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 8legge 848/1955
- art. 14legge 848/1955
- art. 16legge 848/1955
citata
- art. 3d.lgs. 50/1948
- art. 10d.lgs. 50/1948
- art. 13d.lgs. 50/1948
- art. 14d.lgs. 50/1948
- art. 15d.lgs. 50/1948
- art. 16d.lgs. 50/1948
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 108,
109 e 145 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con R.D. 18 giugno 1931, n. 773; del D.Lg. 11 febbraio 1948, n. 50
(sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi) e della relativa
legge di ratifica 22 aprile 1953, n. 342, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 gennaio 1969 dal pretore di Orbetello nel
procedimento penale a carico di Farri Luciana ed altri, iscritta al n.
41 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
deila Repubblica n.78 del 26 marzo 1969;
2) ordinanza emessa l'11 febbraio 1969 dal pretore di Bologna nel
procedimento penale a carico di Cassaniti Salvatore ed altro, iscritta
al n. 106 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 98 del 16 aprile 1969;
3) ordinanza emessa il 25 gennaio 1969 dal pretore di Gemona del
Friuli nel procedimento penale a carico di Gamberini Lorenzo, iscritta
al n. 216 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 165 del 2 luglio 1969;
4) ordinanze emesse il 22 aprile 1969 dal pretore di Sampierdarena
nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Bisio Gian Paolo e
di Galli Natala, iscritte ai nn. 232 e 233 del registro ordinanze 1969
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 9
luglio 1969;
5) ordinanza emessa il 25 marzo 1969 dal pretore di Tione nel
procedimento penale a carico di Semprini Maria Luisa ed altro, iscritta
al n. 255 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 186 del 23 luglio 1969;
6) ordinanza emessa il 17 giugno 1969 dal pretore di Bologna nel
procedimento penale a carico di Deiana Italia, iscritta al n. 282 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969.
Visti gli atti di costituzione di Farri Luciana e d'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 1970 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Augusto Addamiano, per la Farra, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del pretore di Orbetello in data 17 gennaio
1969 è stata sottoposta alla Corte questione di legittimità
costituzionale concernente l'art. 108, comma primo, del testo unico
delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, - il
quale, in collegamento con l'art. 665 del codice penale, vieta di
esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o
altrimenti dare alloggio per mercede, senza farne preventiva
dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza - ritenendo
che esso sia in contrasto con la libertà di iniziativa economica
disciplinata dagli artt. 41 e seguenti della Costituzione.
2. - Con la stessa ordinanza del pretore di Orbetello e con quella
del pretore di Bologna in data 11 febbraio 1969, è stata poi
sottoposta alla Corte questione di legittimità costituzionale
concernente l'art. 109, commi primo e secondo, del medesimo testo unico
delle leggi di P.S. - che vieta agli albergatori, e in genere a coloro
che danno alloggio per mercede, di alloggiare persone non munite di
documento d'identità - ritenendo che esso sia in contrasto con gli
artt. 16, comma primo, della Costituzione, relativo alla libertà di
circolazione e 17, comma secondo, relativo alla libertà di riunione.
3. - Inoltre, con ordinanza del pretore di Gemona del Friuli in
data 25 gennaio 1969 e dello stesso pretore di Bologna in data 17
giugno 1969, è stata proposta questione anche sul terzo comma
dell'art. 109 di cui sopra - che impone agli albergatori e agli altri
esercenti l'obbligo di annotare in apposito registro le generalità e
il luogo di provenienza delle persone alloggiate e di comunicarne
giornalmente all'autorità locale di P.S. l'arrivo, la partenza e il
luogo di destinazione - ritenendo che esso sia costituzionalmente
illegittimo in relazione agli artt. 13, 14, 15, 16, 17, comma secondo,
e 41 della Costituzione, relativi alla libertà personale, alla
inviolabilità del domicilio e della corrispondenza, alla libertà di
circolazione e di riunione ed alla libertà economica.
4. - Infine, con la già citata ordinanza del pretore di Bologna in
data 11 febbraio 1969, con due ordinanze del pretore di Sampierdarena
in data 22 aprile 1969 e con altra del pretore di Tione in data 25
marzo 1969, sono state sottoposte alla Corte questioni di legittimità
costituzionale relative alle norme del D.Lg. 11 febbraio 1948, n. 50,
recante sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi.
In merito al detto decreto, mentre l'ordinanza del pretore di
Bologna ne denuncia la totale illegittimità, con riferimento agli
artt. 76 e 77 della Costituzione, perché esso sarebbe stato sottoposto
alla ratifica del Parlamento dopo la scadenza del termine previsto dal
D.Lg.Lgt. 16 marzo 1946, n. 98; tutte le anzidette ordinanze propongono
questioni di legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt.
1 e 2 dello stesso decreto - che inasprisce le sanzioni previste dal
T.U. delle leggi di P.S. quando la persona cui viene dato alloggio sia
di cittadinanza straniera o sia apolide, e impone a chiunque dà
alloggio, ovvero ospita o assume alle proprie dipendenze uno straniero
o un apolide, anche se parente o affine, di comunicarne, entro le
ventiquattro ore, le generalità alla autorità locale di pubblica
sicurezza - in quanto ritengono che tali norme, unitamente a quella
dell'art. 145 del testo unico citato, e che è pure denunciata, siano
in contrasto con gli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione, che tutelano i
diritti inviolabili dell'uomo, l'uguaglianza e il rispetto delle norme
internazionali, e siano altresì in contrasto con gli artt. 8, 14 e 16
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, stipulata il 4
novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n.
848; articoli relativi al diritto alla riservatezza e a quello di
eguaglianza.
5. - Nel giudizio proposto con l'ordinanza del pretore di Orbetello
è intervenuto dinanzi alla Corte il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
la quale, con deduzioni del 25 marzo 1969, ha chiesto che le questioni
siano dichiarate infondate.
Per quanto attiene alla pretesa violazione degli artt. 41 e
seguenti, l'Avvocatura, dopo aver richiamato i principi più volte
affermati dalla giurisprudenza costituzionale, osserva che dalle
disposizioni impugnate è agevole enucleare i fini di ordine sociale
cui sono ispirati i controlli disciplinati dalla legge di pubblica
sicurezza e ritiene che le garanzie di legalità concesse
dall'ordinamento siano sufficienti ad escludere ogni eventuale
distorsione dei poteri concessi al questore nella materia in esame.
Anche la seconda censura, prospettata dal pretore di Orbetello, con
riferimento all'art. 16 della Costituzione, è, secondo l'Avvocatura,
priva di fondamento, perché gli obblighi imposti dalla legge agli
esercenti non si risolvono in limitazioni apprezzabili alla libertà di
circolazione e di soggiorno se sono fatti salvi, come nella
fattispecie, i diritti della persona costituzionalmente garantiti.
6. - Nello stesso giudizio si è inoltre costituita Farri Luciana,
rappresentata e difesa dall'avv. Addamiano, che con deduzioni del 6
febbraio 1969 chiede che le norme sottoposte all'esame della Corte
siano dichiarate incostituzionali. Sostiene la Farri che le limitazioni
cui, secondo la Costituzione, può essere sottoposta l'iniziativa
economica privata, sono tutte a carattere negativo, mentre la
comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, richiesta dalle
norme impugnate, costituisce una prestazione a carattere positivo da
cui esula ogni finalità sociale: essa ha invece funzioni di
prevenzione e di controllo, e perciò, in contrasto con i già
richiamati precetti costituzionali, trasforma il cittadino in un
incaricato di pubblico servizio con compiti di polizia di sicurezza.
7. - In tutti gli altri giudizi, come sopra proposti, non vi è
stata, avanti questa Corte, alcuna costituzione di parti. Considerato in diritto :
1. - Le questioni di costituzionalità proposte con le sette
ordinanze citate in epigrafe si riferiscono a disposizioni di legge
strettamente connesse e pertanto le cause relative, insieme trattate,
possono essere decise con unica sentenza.
Con tali ordinanze viene infatti impugnato l'intero complesso di
norme che regola l'attività dei gestori di albergo, degli
affittacamere e, in genere, di tutti coloro che danno alloggio per
mercede, in merito alla comunicazione che essi sono tenuti a dare
all'autorità di P.S. circa l'inizio del loro esercizio (art. 108 del
testo unico del 1931), al divieto che è fatto loro di alloggiare
persone sfornite di documento di identità (art. 109, commi primo e
secondo, stesso T.U.) e all'obbligo loro imposto di annotare in
apposito registro le generalità delle persone alloggiate e di
comunicare giornalmente alla detta autorità i loro spostamenti (art.
109, comma terzo, stesso T.U.).
Inoltre, viene anche impugnata la disciplina riservata agli
stranieri e apolidi dall'art. 145, sempre dello stesso testo unico, e
dal D.L. 11 febbraio 1948, n. 50, concernente l'obbligo di denunciare
all'autorità di pubblica sicurezza l'alloggio loro a qualsiasi titolo
fornito, unitamente alle loro generalità e ai loro spostamenti, e di
denunciare altresì la loro assunzione al lavoro alle proprie
dipendenze.
Le norme sono, nelle ordinanze, ritenute in contrasto con vari
articoli della Costituzione che vengono in prosieguo citati nell'esame
gradato delle questioni proposte.
2. - L'art. 108 del T.U. stabilisce che non si può esercitare
l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati o altrimenti
dare alloggio per mercede senza una preventiva dichiarazione da
presentarsi all'autorità locale di P.S. E la legge 16 giugno 1939, n.
1111, cui è opportuno far riferimento, perché concerne la specifica
"disciplina degli affittacamere", aggiunge che sono sottoposti ad essa
coloro che danno abitualmente alloggio per mercede, in camere
ammobiliate, nonché coloro "che affittano abitualmente appartamenti
mobiliati nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo".
È ora sembrato al pretore di Orbetello che questa disciplina,
"nell'inquadrare i casi di cui all'art. 108 del T.U. delle leggi di
P.S. nel più ampio genere degli esercizi pubblici, impone ai
proprietari degli obblighi (dichiarazione alle autorità di P.S.,
preventiva licenza di P.S.) i quali contrastano con il regime della
proprietà sancito dagli artt. 41 e seguenti della Costituzione".
La questione non è fondata.
L'art. 108 disciplina l'attività di affittare camere e
appartamente mobiliati o altrimenti dare alloggio per mercede,
qualificandola "industria", e la legge n. 1111 del 1939 pone tra i suoi
elementi costitutivi l'abitualità del suo esercizio; essa disciplina
cioè un'attività economica a carattere imprenditoriale, e quindi
professionale (art. 2082 c.c.), esercitata dal proprietario dei locali
o da altri. La locazione di appartamenti mobiliati da parte di chi, con
ciò, non esercita un'attività professionale, è pertanto da ritenersi
fuori dalla detta normativa.
Nella fattispecie, non è quindi alla disciplina della proprietà
privata dell'art. 42 della Costituzione che occorre fare riferimento,
ma a quella della iniziativa economica privata dell'art. 41. E poiché
questa deve svolgersi in modo, tra l'altro, da non recare danno alla
sicurezza, intesa come garanzia di un normale vivere civile in un
ordine democratico (v. sentenza 19 del 1962), non sono, sotto questo
profilo, illegittime quelle norme che richiedono, per l'esercizio di
attività economiche, licenze ed autorizzazioni, quando occorra, anche
di polizia (sent. 61 del 1965 e 7 del 1966).
Nel caso, l'art. 108 del T.U., col prescrivere, per l'esercizio
dell'industria di affittare abitualmente camere o appartamenti
mobiliati, la previa dichiarazione all'autorità di P.S., tutela
preventivamente proprio quella sicurezza dell'ordinato vivere civile,
che può essere compromessa - se il locatore non dà affidamento - là
dove si avvicendano, spesso con frequenza, persone di varia e diversa
provenienza.
Proprio, nello stesso art. 108, e precisamente nel terzo comma -
che va ovviamente letto in coordinamento con il primo che è stato
impugnato - è infatti spiegata la ragione dell'intera disciplina:
l'autorità di polizia deve essere preventivamente informata appunto
perché possa eventualmente vietare in qualsiasi tempo l'esercizio
della detta industria se l'esercente "sia nel novero delle persone di
cui all'art. 92 (pregiudicati per vari reati) o se abbia ragione di
ritenere che nel locale si intenda esercitare la prostituzione
clandestina (ora lo sfruttamento della prostituzione), o il giuoco
d'azzardo o si faccia uso di sostanze stupefacenti.
3. - Dello stesso T.U. è stato poi denunciato anche l'art. 109,
commi primo e secondo, che vieta agli albergatori e in genere a coloro
che danno alloggio per mercede di alloggiare persone non munite di
documenti di identità.
Tale articolo, secondo le ordinanze dei pretori di Orbetello e di
Bologna, sarebbe innanzi tutto in contrasto con l'art. 16, comma primo,
della Costituzione, che tutela la libertà di circolazione, in quanto
violerebbe la riservatezza delle persone alloggiate; ma sarebbe anche
in contrasto con l'art. 17, comma secondo, che tutela la libertà dei
cittadini di riunirsi in luogo aperto al pubblico, senza preavviso,
giacché, imponendo la conoscenza dei nomi di coloro che intendono
riunirsi in alberghi o altri luoghi ove si alloggiano in genere
persone, limiterebbe quella libertà.
Le questioni sono infondate.
L'art. 16 infatti non tutela la segretezza dei movimenti di ogni
cittadino, ma la libertà di circolazione e di soggiorno, che non è
compromessa dall'onere di portare o di esibire il documento di
identificazione, documento i cui dati, portati a conoscenza
dell'autorità di polizia, consentono a questa di svolgere i propri
compiti istituzionali per i fini accennati più sopra.
La sistematica annotazione di tali dati consente infatti
quell'opera di vigilanza sulle persone, da parte della P.S., che è
connessa al suo dovere di ricercare latitanti, o soggetti in genere
sospettati di reati.
Quanto poi al contrasto dello stesso articolo 109, primo comma, con
l'art. 17, comma secondo, della Costituzione, deve osservarsi che la
richiesta dei documenti di identità riguarda coloro cui viene dato
alloggio, e cioè cui viene messa a disposizione una stanza. La
prescrizione perciò non riguarda coloro che sostano soltanto in locali
di utilizzazione comune, adibiti a trattenimento, e dove possano
svolgersi anche riunioni. In questa ipotesi è sufficiente che
l'esercente, ai sensi dell'art. 68 dello stesso T.U., richieda la
licenza nei termini e nei casi esaminati e ritenuti dalla Corte nella
sentenza n. 56 del 1970.
4. - Dello stesso articolo 109 è stato infine denunziato anche il
terzo comma, il quale prescrive l'obbligo, per chi dà alloggio per
mercede, di annotare in apposito registro le generalità delle persone
alloggiate e di dare di esse comunicazione quotidiana all'autorità di
P.S., unitamente a quella degli arrivi, partenze e dei relativi luoghi
di provenienza e di destinazione. (Invero gli ultimi due dati da molto
tempo non vengono di fatto più annonati, a seguito della circolare del
Ministero degli interni in data 16 settembre 1954, protocollo
1039906/13000).
Secondo le ordinanze dei pretori di Bologna, di Sampierdarena e di
Tione, queste norme violerebbero, per l'esercente, l'art. 41, e, per le
persone alloggiate, gli artt. 13, 14, 15, 16 e 17, comma secondo, della
Costituzione.
Quanto all'asserita violazione degli artt. 16, 17 e 41, nulla deve
aggiungersi, a proposito della registrazione e comunicazione di quei
dati, a ciò che è stato già detto circa la rilevazione di essi
mediante l'esibizione dei documenti di identità, giacché la loro
richiesta è preordinata proprio a questi fini.
Per quanto concerne poi la pretesa violazione dell'art. 13, si
osserva che le notizie da fornire all'autorità di pubblica sicurezza
sul movimento delle persone non limitano, in sé, la libertà, anche
intesa come salvaguardia della dignità della persona.
Parimenti è a dirsi del pur richiamato art. 14 della Costituzione,
la cui tutela, secondo la Corte ebbe a ritenere nella sentenza 104 del
1969, "non copre la sfera di quegli obblighi personali di informazione
e comunicazione che la legge può imporre al cittadino, anche se
connessi all'uso che egli fa del luogo da lui adibito a suo domicilio".
Infine, per quanto attiene alla pretesa violazione dell'art. 15,
relativo alla libertà e segretezza della corrispondenza, deve
osservarsi che nessuna connessione vi è tra questa disposizione e
l'obbligo di informazioni sulle generalità delle persone prescritto
dall'articolo 109, terzo comma, del T.U. di cui si discute.
5. - Vengono da ultimo in esame le varie questioni relative al
decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50.
L'eccezione al riguardo sollevata dal pretore di Bologna, e
concernente l'asserita violazione degli artt. 76 e 77 della
Costituzione, perché, secondo si assume, tale decreto sarebbe stato
ratificato fuori del termine previsto dal D.Leg.Luog. 16 marzo 1946, n.
98, è infondata.
Secondo questo ultimo decreto, tutti i provvedimenti legislativi
emessi nel periodo della Costituente e prima dell'inizio di attività
del nuovo Parlamento, dovevano essere sottoposti a ratifica entro un
anno dalla sua entrata in funzione. Il decreto n. 50 del 1948, di cui
si discute, fu sottoposto a ratifica con richiesta da parte del Governo
il 4 maggio 1949, e quindi in termine.
La questione è stata trattata e decisa nella sentenza 104 del
1969; e poiché l'ordinanza che la ripropone non aggiunge nessun nuovo
argomento in contrario, null'altro deve osservarsi in proposito.
6. - Nella stessa ordinanza del pretore di Bologna, e in quelle dei
pretori di Sampierdarena e di Tione, sono poi denunciati i due articoli
di cui si compone il suddetto D.Leg. n. 50 del 1948.
Tale decreto, all'art. 1, dispone un aumento delle pene comminate
dal già esaminato art. 109 del T.U. di P.S. per coloro che, dando
alloggio per mercede, omettono, nei confronti degli stranieri o
apolidi, quelle denunzie di arrivo, partenza e destinazione, cui sono
tenuti per tutte le persone alloggiate; e all'art. 2 estende l'obbligo
della denunzia, con la relativa sanzione per la sua omissione, a tutti
coloro che danno alloggio od ospitalità a stranieri o apolidi, anche
se parenti o affini, o li assumono al lavoro.
Nelle richiamate ordinanze tali norme sono ritenute contrastanti
con gli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione e con gli artt. 8, 14 e 16
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Di tutte le questioni sopra enunciate, meno che di quella relativa
all'assunzione al lavoro dello straniero, la Corte si è ampiamente
occupata nella già richiamata sentenza 104 del 1969, dichiarandole
infondate. E poiché su di esse non vengono esposti nelle ordinanze
argomenti nuovi, mentre nulla è qui da aggiungere, appare ovvio che
debba concludersi nello stesso modo.
Resta quindi soltanto da prendere in considerazione, in rapporto
alle stesse norme di riferimento, l'unica questione che in quella
sentenza non è stata esplicitamente esaminata e che attiene
all'obbligo fatto a "chiunque assuma alle proprie dipendenze uno
straniero, di comunicarne, entro le ventiquattro ore, le generalità
all'autorità locale di pubblica sicurezza, specificando il servizio
cui è adibito".
Per risolvere anche quest'ultima questione nel senso della sua
infondatezza non occorre un esame approfondito del contenuto e delle
norme di raffronto indicate, sia di quelle della Costituzione come di
quelle della Convenzione europea, né della forza di resistenza che si
assume spettare a queste ultime.
Tale indagine non è necessaria, perché il principio che dal
complesso di tali norme si intende desumere, e che concerne
l'eguaglianza dello straniero rispetto al cittadino nella sfera dei
diritti fondamentali, secondo è stato dalla Corte più volte ritenuto
(sentenze 120 del 1962 e 104 del 1969), può ormai ritenersi pacifico.
Ma la riconosciuta eguaglianza di situazioni soggettive nel campo
della titolarità dei diritti di libertà non esclude affatto che,
nelle situazioni concrete, non possano presentarsi fra i soggetti
differenze di fatto che il legislatore può apprezzare e regolare nella
sua discrezionalità, la quale non trova altro limite se non nella
razionalità del suo apprezzamento (cit. sent. 104).
Ora, nel campo dell'assunzione al lavoro, non è dubbio che
esistano tra il cittadino e lo straniero differenze sostanziali,
perché, mentre il primo è inserito nel sistema di avviamento al
lavoro predisposto, in conformità dell'art. 4 della Costituzione,
dalle leggi che prescrivono l'iscrizione presso gli uffici di
collocamento e regolano l'assorbimento delle forze non occupate, il
secondo non entra nel giuoco di questa normativa se non quando, avendo
chiesto il visto consolare per l'ingresso nel nostro Paese al fine di
lavoro, ha ottenuto il relativo consenso, che può essergli concesso
solo se non vi siano lavoratori nazionali idonei per il posto che
chiede (condizione, quest'ultima, però non richiesta per i cittadini
degli Stati con cui esistano appositi accordi e trattati, come, ad
esempio, quello della C.E.E., ma per i quali pur sempre occorre un
nulla osta di ammissione al lavoro: art. 2 detto trattato).
Lo straniero che intende recarsi in altro Stato deve infatti, per
prassi internazionalmente ammessa, chiedere alle autorità consolari di
quello Stato il visto d'ingresso, indicando le ragioni per cui vuole
recarvisi e il tempo che desidera trattenervisi.
Dopo di che, uscendo, munito di passaporto, dal proprio Paese, ed
entrando in quello in cui si reca, deve presentarsi all'autorità
locale di polizia. Da noi, ai sensi dell'art. 142 del T.U. della legge
di P.S., deve farlo entro tre giorni, mediante la dichiarazione di
soggiorno che, per l'art. 261 del Regolamento al detto T.U., deve
parimenti contenere le indicazioni dello scopo e durata del soggiorno
stesso e la professione, industria - commercio o lavoro che vi eserciti
o intenda esercitare, ove si rechi per svolgervi un'attività,
all'esercizio della quale gli sia stato già dato il consenso. Dunque
interest rei publicae conoscere se l'ingresso è a scopo di turismo e
diporto - che è il caso comune - o di lavoro, e quale.
È logico quindi che all'autorità di P.S., preposta alla vigilanza
sugli stranieri (Titolo V T.U.), a fine sia di controllo che di
protezione, e che cura perciò la loro registrazione, debba rivolgersi
quella denunzia di assunzione al lavoro e di dimissione prevista
dall'art. 145 del T.U. e 2 del decreto n.50 del 1948.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 108, comma primo, 109, commi primo, secondo e terzo, e 145
del testo unico delle leggi di p.s. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773),
nonché degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n.
50, sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento
agli artt. 2,3,10,13,14, 15, 16, comma primo, 17, comma secondo, 41 e
42 della Costituzione, e in relazione agli artt. 8,14 e 16 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, stipulata il 4 novembre 1950
e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848
Dichiara inoltre la manifesta infondatezza della questione relativa
allo stesso decreto n. 50 del 1948 proposta in riferimento agli artt.
76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte