Art. 150
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[1](Art. 151 T. U. 1926).
[2]Salvo quanto e' stabilito dal Codice penale, gli stranieri condannati per delitto possono essere espulsi dal Regno e accompagnati alla frontiera.
[3]Il Ministro dell'interno, per motivi di ordine pubblico, puo' disporre l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato.
[4]Le predette disposizioni non si applicano agli italiani non regnicoli.
[5]Possono altresi' essere espulsi gli stranieri denunziati per contravvenzione alle disposizioni del capo precedente.
[6]L'espulsione per motivo di ordine pubblico, preveduta dal primo vapoverso di questo articolo, e' pronunciata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con l'assenso del Capo del Governo.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 1 gennaio 1990 · versione 0 su Normattiva