Art. 153

[1](Art. 154 T. U. 1926).

[2]Agli effetti della vigilanza dell'autorita' di pubblica sicurezza, gli esercenti una professione sanitaria sono obbligati a denunziare all'autorita' locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone da loro assistite o esaminate che siano affette da malattia di mente o da grave infermita' psichica, le quali dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a se' o agli altri.

[3]L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.

Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art153 · fonte su Normattiva