Art. 154
[1](Art. 155 T. U. 1926).
[2]E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.
[3]Le persone riconosciute dall'autorita' locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza ne' parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte dal prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro dell'interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro Comune.
[4]Il Ministro puo' autorizzare il prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza o beneficenza.
[5]Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968
16Il D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "I servizi di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, modificato dal regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e i provvedimenti di ricovero degli inabili a proficuo lavoro, di cui all'articolo 154 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sono attribuiti al prefetto. All'uopo, in ciascun esercizio finanziario saranno disposti dal Ministero dell'interno congrui accreditamenti a favore delle Prefetture, sui competenti capitoli di bilancio".
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
44aIl D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 16) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa ai "provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155".
Testo vigente dal 13 settembre 1977, tuttora in vigore · versione 45 su Normattiva