Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Sicurezza pubblica - Rimpatrio obbligatorio - Presentazione in lieve ritardo, rispetto al termine prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via - Lamentata irrazionale configurazione di illecito penale, anziché amministrativo - Discrezionalità del legislatore nella configurazione di ipotesi criminose e nella determinazione della relativa pena - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, comma 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, censurato poiché, nel punire la condotta di coloro che, rimpatriati con foglio di via obbligatorio, omettono di presentarsi nel termine prescritto all'autorità di pubblica sicurezza, irragionevolmente equiparerebbe comportamenti meritevoli di sanzione penale a comportamenti privi di offensività (ove il ritardo sia minimo). Infatti, non può ritenersi manifestamente irrazionale l'assoggettamento a sanzione penale di una condotta normativamente qualificata in base all'inosservanza di un unico termine, sancito per verificare il rispetto dell'ordine recato dal foglio di via. Spetta, inoltre, al giudice ordinario verificare se la condotta così realizzata appaia, nella sua concretezza, assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato. - Sul potere discrezionale del legislatore di configurare i reati e stabilire le pene, v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 212 e n. 158/2004. - Sul principio di offensività v., citata, sentenza n. 263/2000.
sentenza 30/2007massima n. 31004 Sicurezza pubblica - Rimpatrio obbligatorio - Presentazione nel termine prescritto all'autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via - Rilevanza penale dell'ipotesi di presentazione in lieve ritardo - Lamentata disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe - Discrezionalità del legislatore nel disciplinare fattispecie non omogenee - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, comma 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, censurato perché, nel punire con l'arresto da uno a sei mesi coloro che, rimpatriati con foglio di via obbligatorio, omettono di presentarsi nel termine ivi prescritto all'autorità di pubblica sicurezza, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle fattispecie analoghe previste negli artt. 30, comma 3, 30- ter , comma 6, e 51 delle legge 26 luglio 1975, n. 354: infatti, dette ipotesi, secondo le quali l'omesso rientro in istituto penitenziario per un tempo superiore alle dodici ore successive alla scadenza del termine ha rilevanza solo disciplinare, non sono omogenee a quella contestata, poiché si collocano nell'articolata trama dell'ordinamento penitenziario, con la conseguenza che il legislatore resta libero di differenziarle nell'esercizio della propria, non irragionevole, discrezionalità.
sentenza 30/2007massima n. 31005 SICUREZZA PUBBLICA - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - INFRAZIONI - SENTENZA DI CONDANNA - TRADUZIONE - ART. 163 T.U. LEGGI DI P.S. - CONTRASTO CON GLI ARTT. 13 E 16 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Se non sussistono ragioni per adottare una decisione diversa, una questione di legittimita' costituzionale, che la Corte abbia gia' dichiarato priva di fondamento, va dichiarata con ordinanza manifestamente infondata. (Nella specie era stata riproposta, in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 163 del T.U. leggi p.s. 18 giugno 1931, n. 773, concernente il rimpatrio per traduzione di persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica per la pubblica moralita', come conseguenza non di un provvedimento dell'autorita' di p.s., ma di una sentenza dell'autorita' giudiziaria). Cfr.: sent. n. 10 del 1956.
LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - INFRAZIONI - ART. 163 T.U. DELLE LEGGI DI P.S. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 163 T.U. delle leggi di p.s., riguardante le infrazioni al foglio di via obbligatorio: i commi primo, secondo e quarto non sono collegati con le due parti del precedente articolo 157, dichiarate incostituzionali (rimpatrio per traduzione; rimpatrio di persone sospette con foglio di via obbligatorio); il comma terzo prevede la traduzione come conseguenza di una sentenza dell'autorita' giudiziaria, anzi di una pena scontata.
Riguarda ancheart. 157 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
SICUREZZA PUBBLICA - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - RIMPATRIO PER TRADUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Va dichiarata la manifesta infondatezza di questioni relative a norme di cui e' stata gia' dichiarata la illegittimita', poiche', essendo sopraggiunta la cessazione della loro efficacia, non e' piu' proponibile una questione di legittimita' costituzionale nei loro confronti; ed alle stesse conclusioni si deve giungere nel caso in cui la medesima questione sia stata gia' ritenuta non fondata (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost. - degli artt. 157 e 163 T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, nelle parti relative al rimpatrio con foglio di via obbligatorio o per traduzione delle persone sospette).~ V. Sent. n. 2/1956 e 10/1956.
Riguarda ancheart. 157 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
SICUREZZA PUBBLICA - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - RIMPATRIO PER TRADUZIONE - CONTRASTO CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI DELLA TUTELA DELLA LIBERTA' PERSONALE E DELLA LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale sia nel caso di sopravvenuta inefficacia, in seguito a dichiarazione di illegittimita', della norma impugnata, sia nell'ipotesi in cui altra identica sia stata gia' dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt.157 e 163 T.U. leggi di p.s. approvato con R.D.18 giugno 1931, n.773, per sopravvenuta inefficacia parziale del primo di detti articoli - perche' gia' dichiarato illegittimo nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone sospette di cui al primo comma, e nelle parti relative al rimpatrio per traduzione di cui ai commi secondo e terzo - e per intervenuta dichiarazione di legittimita' del secondo). V. Sentt. nn. 2/1956 e 10/1956.
Riguarda ancheart. 157 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)