Art. 16
[1](Art. 15 T. U. 1926).
[2]Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facolta' di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorita'.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva