Art. 224
[1]ai dati (articolo 18 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; articolo 35, commi da 25 a 26-bis decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 3, comma 3, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225)
[2]1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, l'agente della riscossione e' autorizzato ad accedere, gratuitamente e anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici con facolta' di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonche' di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni. 2. Ai medesimi fini, l'agente della riscossione e' altresi' autorizzato ad accedere e utilizzare le informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento. 3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e le modalita' di esercizio delle facolta' indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. 4. L'agente della riscossione pu procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 nel rispetto delle indicazioni fornite agli interessati nell'informativa di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, pubblicata sul proprio sito web istituzionale. 5. ((Agli stessi fini di cui al comma 1, i dipendenti dell'agente della riscossione, previa autorizzazione rilasciata dai rispettivi direttori regionali, possono trattare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.)) 6. ((In caso di morosita' nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a 25.000 euro, l'agente della riscossione, previa autorizzazione dei direttori regionali e al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, puo' esercitare le facolta' e i poteri previsti dall'articolo 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.)). 7. Ai medesimi fini di cui al comma 5, l'agente della riscossione pu altresi' accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facolta' di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonche' di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni. 8. Ai fini dell'attuazione dei commi 5 e 7, l'Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti dell'agente della riscossione che possono utilizzare e accedere ai dati. 9. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate-Riscossione e' autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva