Art. 178

[1](Art. 181 T. U. 1926).

[2]Se il minore degli anni diciotto e' privo di genitori, ascendenti o tutori o se costoro non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente del Tribunale ordina che sia ricoverato, non oltre il termine della minore eta', presso qualche famiglia onesta che consenta di accettarlo, ovvero in un istituto di correzione.

[3]I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che sara' di volta in volta determinata.

Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art178 · fonte su Normattiva