Art. 181

[1](Art. 184 T. U. 1926).

[2]Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica:

[3]1° gli ammoniti;

[4]2° le persone diffamate a' termini dell'art. 165;

[5]3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attivita' rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello Stato, ((...)).

[6]L'assegnazione al confino fa cessare l'ammonizione.

[7]L'assegnazione al confino di polizia non puo' essere ordinata quando, per lo stesso fatto fatto, sia stato iniziato procedimento penale e, se sia stata disposta l'assegnazione al confino, questa e' sospesa. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

6

Il Regio D.L. 17 settembre 1940, n. 1374, convertito, senza modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1940, n. 1915 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra, il Ministero dell'interno puo' disporre l'internamento delle persone contemplate dall'art. 181 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773".

Testo vigente dal 17 gennaio 1945, tuttora in vigore · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art181 · fonte su Normattiva